ANTONIO PARENTE (Identità Meridionale): “BUTTAFUORI AL POSTO DI GUARDIE GIURATE AI PRONTO SOCCORSO”

Il leader di Identita’ Meridionale Dott. Antonio Parente in merito alle numerosissime aggressione ai medici ai pronto soccorso dell’Asl Na1 ha proposto al direttore generale della stessa dott.Forlenza di sostituire le guardie giurate nel tempo dimostratesi inutili sia per la qualifica che per la loro valenza a tal proposito voglio ricordare cosa sia oggi una “buttafuori” vero professionista della sicurezza altro che guardie giurate Il buttafuori, in Italia, è formalmente definito “addetto al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo” o “operatore di sicurezza sussidiaria non armata”.

Il rapporto di lavoro è regolato da uno specifico CCNL, sottoscritto per la prima volta nel 2011. Storia Il fondamento normativo dell’utilizzo di tale categoria di personale è stabilito dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”) che introdusse la possibilità di impiegare di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti, demandando ad apposito decreto del Ministro dell’Interno i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. In attuazione della predetta norma del 2009, è stato emanato il Ministero dell’interno del 6 ottobre 2009 (cosiddetto decreto buttafuori). Disposizioni in tema sono contenute anche nel decreto del Ministero dell’interno 1º dicembre 2010, n. 269, ed entrato in vigore il 16 marzo 2011. Disciplina generale Nel medesimo D.M. 6 ottobre 2009, oltre all’indicazione dell’esplicito divieto dell’uso di armi (anche se il personale risulti titolare di regolare licenza di porto di armi) viene statuito l’obbligo della riconoscibilità del personale addetto ai compiti di controllo tramite un tesserino recante la scritta «assistenza» realizzato secondo il modello di cui all’allegato a) del decreto.

Ai sensi del D.M. 1º dicembre 2010, n. 269 si stabilisce che in ogni prefettura italiana è istituito l’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, e che i gestori delle attività possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale dipendente oppure avvalendosi di personale di istituti autorizzati a norma dell’art. 134 del TULPS (Istituti di vigilanza privata).

Quest’ultimo disciplina il rilascio della licenza prefettizia, consentendo in via prioritaria al titolare di istituto di viglianza o all’investigatore privato, l’espletamento, o meglio, la stipula di contratti finalizzati a svolgere attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente. Sempre nel caso in cui si ricorra ad un istituto di vigilanza o di investigazioni private (muniti di specifica licenza) saranno poi questi soggetti che, nello svolgimento in concreto dell’attività richiesta, dovranno avvalersi unicamente di personale iscritto nel relativo elenco predisposto in ciascuna prefettura. La semplice iscrizione nell’apposito elenco non consentirà di svolgere alcun servizio in mancanza di un contratto tra il proprietario o gestore del locale e l’investigatore privato autorizzato o l’istituto di vigilanza o anche il singolo buttafuori professionista precedentemente assunto e iscritto.

Del pari sarà considerata esercizio abusivo della professione, e penalmente sanzionata, l’attività svolta da agenzie di servizi, di portierato, organizzatori di eventi o altre attività similari, se non in possesso di specifica licenza prefettizia (investigazioni/vigilanza), ancorché si avvalessero di soggetti iscritti nell’elenco dei “buttafuori”. È esclusa la possibilità che l’iscrizione venga richiesta direttamente dagli aspiranti “addetti ai servizi di controllo”. Il rapporto di lavoro è regolato da uno specifico CCNL rubricato “Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi (Controllo attività Spettacolo Intrattenimento, Commerciali, Fieristiche, Servizi di Guardi e Monitoraggio aree)”.

Il primo della categoria venne firmato il 28 gennaio 2011 dalle principali associazioni di categoria (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, UGL Terziario, UGL Sicurezza Civile e Federterziario)